AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Il presente avviso contiene l'indicazione dei diritti e gli strumenti di tutela previsti a favore del Cliente ai sensi del Titolo VI° del T.B.B. ( Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) - Decreto Legislativo 01.09.1993 n° 385.
SEZIONE 1 - Diritti:
Il Cliente ha sempre diritto, secondo quanto stabilito dalla Norma precedentemente richiamata:
Il presente avviso contiene l'indicazione dei diritti e gli strumenti di tutela previsti a favore del Cliente ai sensi del Titolo VI° del T.B.B. ( Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) - Decreto Legislativo 01.09.1993 n° 385.
SEZIONE 1 - Diritti:
Il Cliente ha sempre diritto, secondo quanto stabilito dalla Norma precedentemente richiamata:
- Ad avere a disposizione e di asportare copia di questo AVVISO;
- Ad avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull''Azienda, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio di mediazione creditizia, sulle condizione economiche e sulle principali clausole contrattuali che regolano la stessa;
- Allor quando l'Azienda si avvarrà di tecniche di comunicazione e distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di quest'avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- Di richiedere e ottenere a proprie spese, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenete anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il Mediatore ( ed il Cliente o potenziale tale) alla stipula del contratto;
- Di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che includa il documento di sintesi;
- Di recedere dal rapporto causa pagamento di una penale che è indicata (Espressamente in Euro) nel documento di sintesi, sempre che questa non sia indicata nel contratto di mandato che il Mediatore rilascia al Cliente, come previsto dall'Articolo n°9 del provvedimento U.I.C. del 20.04.2005.
- L'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- L'obbligo, in caso d'offerta svolta in luogo diverso dalla sede adibita alla Mediazione Creditizia e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di quest'Avviso e i/il Foglio/i Informativo/i relativo/i all'operazione o servizio offerto;
- L'obbligo di indicare nel contratto di Mandato le commissioni dovute per la Mediazione Creditizia svolta ed ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e/o penali per il recesso del contratto stipulato dal Cliente;
- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle commissioni e d'ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono commissioni, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni ed i prezzi previsti nei Fogli Informativi;
- L'obbligo da parte del Mediatore Creditizio di non concludere contratti di Finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari finanziari o dal Cliente.
- Questa azienda prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al Giudice. La presente procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese concernenti la corrispondenza inviata per ricorrere a tale procedura. Ogni Cliente potrà rivolgersi all'E.T.C. di Renzulli Maria Angela, sita in Viterbo Via cassia Sud 3 e/o presso ogni Agenzia o sede sul territorio costituita dalla stessa ed il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente entro un anno da quando il fatto contestato si è verificato, attraverso lettera raccomandata A/R da indirizzarsi all'indirizzo sopra indicato. E.T.C. comunicherà al Cliente l'accoglimento ovvero il rigetto del reclamo presentato, con idonea motivazione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se E.T.C. darà ragione al Cliente, dovrà comunicare i tempi tecnici entro i quali s'impegnerà a provvedere. In caso di rigetto, ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal provvedimento d'accoglimento adottato da E.T.C., entro un anno dalla comunicazione de provvedimento, potrà impugnarlo. Il ricorso per la risoluzione della controversia all'E.T.C. non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità Giudiziaria Ordinaria, eleggendo, comunque, come Foro competente quello di Viterbo.
