FOGLIO INFORMATIVO
Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CICR. 04.03.2003 e successivo provvedimento dell’U.I.C. del 20.04.2005. Data ultimo aggiornamento: 01.01.2007
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE
- Denominazione e forma giuridica: E.T.C. (European Trading and Contracting) di Renzulli Maria Angela
- Sede Legale ed Amministrativa: 01100 Viterbo – Via Cassia Sud, 3.
- Telefono e fax: 0761.344065
- Iscrizione al registro imprese: C.C.I.A.A. di Viterbo Rea n° 114120
- Partita IVA: 01583400567
- Iscrizione Ufficio Italiano dei Cambi: U.I.C. n° 657 (Mediatori Creditizi)
- Qualificazione dell’attività di mediazione creditizia: è Mediatore Creditizio “colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati, con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” ( come specifica l’Art. 2- comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287). Il Mediatore Creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi viene vietato concludere contratti nonché effettuare per conto di Banche o di Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (in riferimento all’Art. 2 comma 2 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287).
- Rischi: il Mediatore Creditizio deve sempre specificare al Cliente o potenziale tale, dell’esistenza del rischio di non trovare un Intermediario disposto a concedere il Finanziamento.
- Servizi accessori: non previsti ma nel caso fossero richiesti dal Cliente verranno regolamentati con mandato specifico.
- Tempi della mediazione: la Mediazione Creditizia non consiste in un contratto di durata e quindi ad essa non è applicabile la disciplina contenuta nell’Art. 118 del T.U.B. relativa ai contratti di tale natura
- Collaboratori: i contratti possono essere conclusi mediante l’intervento di collaboratori (Agenti e/o altri mediatori Creditizi) incaricati dallo stesso Mediatore Creditizio e che siano regolarmente iscritti all’UIC (gli stessi devono sottostare alle normative e/o ai regolamenti e/o provvedimenti in materia e successive modifiche). Si precisa che tali soggetti agiscono e rappresentano il Mediatore creditizio nella misura che gli stessi concorderanno comunque nel solo e mero svolgimento dell’attività di Mediazione Creditizia, come meglio specificato con il presente Foglio Informativo. Entrambi debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualifica.
- Provvigione: riconosciuta dalla banca o dall’Intermediario Finanziario (denominato di seguito “Erogatore”) variabile a secondo il piano provvisionale concordato dalle parti( Mediatore ed Erogatore), come indicato dallo stesso Erogatore nel Documento di Sintesi che rilascerà, tramite lo stesso Mediatore, in sede di liquidazione ed erogazione del finanziamento, da un minimo dello 0,5 % sul Montante al massimo stabilito tra le parti.
- Spese per la Mediazione Creditizia: definita come quella spesa da sostenere per l’incarico conferito dal Cliente al Mediatore per la ricerca di un finanziamento sotto qualsiasi max € 500,00 (cinquecento/00).
- Commissioni per la Mediazione Creditizia: intese come spesa per l’esito positivo della richiesta inoltrata dal Mediatore per conto del Cliente, max 5 % del montante.
- Interessi di mora: calcolati al Tasso Legale corrente al momento della messa in mora per ogni ritardato pagamento e/o mancato pagamento, riferito alle spese per la mediazione creditizia.
- Spese per il rilascia di documentazione relativo ad operazioni perfezionate: € 100 (€ cento/00)
- Penale: € 300,00 (€trecento/00) per il recesso anticipato del contratto di Mandato di mediazione creditizia. Una percentuale del 4% (quattopercento) del montante per rinuncia all’importo eventualmente liquidato dall’Erogatore stante la richiesta del Cliente mediante il Mandato conferito., ferme restando tutte le altre spese che l’Ente erogatore dovesse addebitare per rinuncia allo stesso.
- Contratto di Mandato: si intende il contratto a titolo oneroso con il quale una parte, il Mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, Mandante.
- Termine di esecuzione: il Mediatore si impegna ad eseguire il Mandato conferito entro un termine massimo di 90 giorni, entro il quale termine comunicherà anche non per per iscritto l’esito della richiesta per la quale il Mandato era stato rilasciato.
- Termine per l’esercizio di facoltà o di adempimento degli obblighi: il Cliente ha l’obbligo di informare il Mediatore di variazioni di qualsiasi tipo intercorse dalla domanda di finanziamento che il Mediatore, per suo conto, ha inoltrato presso Banche o intermediari Finanziari, entro tre giorni dall’avvenuta variazione o dal giorno in cui è venuto a conoscenza di dette variazioni. Il Cliente ha inoltre l’onere e l’obbligo di informare ilo Mediatore tempestivamente dell’intenzione e decisione di recedere dal contratto di Mandato, formalizzando la richiesta con a/r all’indirizzo della sede legale di E.T.C. Via Cassia sud, 3 – 01100 Viterbo – con cognizione che resteranno a suo carico tutte le penali e le spese previste dal Mandato, dal Foglio Informativo, dal Documento di sintesi e dalla copia del Contratto di finanziamento. Il Cliente deve rimettere a insindacabile giudizio dell’Ente Finanziatore per quanto concerne i tempi per l’istruttoria della pratica da parte dell’Ente Finanziatore, il suo esito, l’erogazione, l’importo eventualmente erogabile, i termini di rimborso delle stesso.
- Esoneri di responsabilità a favore del Mediatore: il Cliente autorizza il Mediatore a trasmettere, oltre che all’Autorità Giou8diziaria e ad ogni altra che ne sia legittimata, a Società o Enti Esterni, specializzati nella rilevazione dei rischi creditizi, anche dotati di archivi informatici, tutti iodati relativi al rapporto di Mediazione ed al suo andamento. Il Cliente consente, altresì, che accedano a tali dati e notizie anche Banche, Intermediari Finanziarie e, in genere, Enti Economici che ne facessero richiesta alle società ed enti di rilevazione di cui sopra. Nessuna conseguenza derivante dall’uso’ proprio o improprio, di tali notizie da parte di terzi, comprese le aziende, Società od Enti esterni di rilevazione sopra indicati, potrà essere pertanto imputata al mediatore. Tutte le spese e gli oneri relativi al presente contratto, presenti e futuri, sono a completo carico del Cliente, comprese tutte le spese anche Legali, che dovessero essere sostenute per atti giudiziari o per pratiche stragiudiziali dirette ad ottenere l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto di Mandato.
- Foro competente: per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto, le parti designano come competente per territorio in via esclusiva il Foro di Viterbo.
- Obblighi del Cliente per Mancato perfezionamento del Contratto: il Cliente ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle spese per la Mediazione Creditizia, come previsto dall’Avviso di Trasparenza, dal presente Foglio Informativo, dal Documento di sintesi e dal Contratto di mandato conferito, anche in mancanza del perfezionamento del contratto, per tutte quelle cause dipendenti dal comportamento non trasparente e lecito da parte dello stesso Cliente, sia nella comunicazione di dati sensibili, che di quelli non sensibili e per ciò che riguarda qualsivoglia omissione in fase di raccolta degli stessi; inoltre ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle spese di Mediazione Creditizia anche in mancanza di perfezionamento del Contratto per cause di altra natura sopraggiunte come mancanza di requisiti, garanzie per accedere ad una qualsiasi forma di finanziamento e/o non concessione del finanziamento da parte dell’Ente erogatore interpellato dal mediatore.
- Cliente: soggetto interessato a ricercare un finanziamento sotto qualsiasi forma.
- Mediatore: colui che mette in relazione il Cliente con un Istituto bancario o Intermediario Finanziario.
- Erogatore: l’Istituto Bancario o l’Intermediario finanziario che eroga il finanziamento.
- Mandato per la Mediazione creditizia: contratto conferito dal Cliente al Mediatore Creditizio.
